DECRETO 7 luglio 2020, n. 106 - Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Coming into Force10 Settembre 2020
Enactment Date07 Luglio 2020
Published date26 Agosto 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/26/20G00125/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.212 del 26-08-2020
Capo I Concorso straordinario per primo dirigente logistico-gestionale
Art 1.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalita' di accesso e bando di concorso

  1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

  2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

  3. Il concorso e' a cinque posti ed e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.

  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art 2.

Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

  2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art 3.

Prove di esame

  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.

  2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:

    1. diritto amministrativo;

    2. contabilita' di Stato.

  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

    1. diritto costituzionale;

    2. elementi di diritto dell'Unione europea;

    3. ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

  5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art 4.

Titoli e anzianita' di servizio

  1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita' di effettivo servizio.

  2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

    1. lauree universitarie: punti 1,00;

    2. lauree magistrali: punti 1,50;

    3. master universitario di I livello: punti 0,30;

    4. master universitario di II livello: punti 0,50;

    5. diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;

    6. dottorato di ricerca: punti 1,00.

  3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui...

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