DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110 - Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert

Coming into Force22 Settembre 2020
Published date07 Settembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/09/07/20G00129/ORIGINAL
Enactment Date19 Giugno 2020
Official Gazette PublicationGU n.222 del 07-09-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110 relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di allarme pubblico negli Stati membri;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 28, comma 2;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020, reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizione IT-Alert

  1. Il sistema IT-Alert e' il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».

Art 2.

Modalita' di attivazione del sistema IT-Alert

  1. I requisiti funzionali per la realizzazione e messa in opera dei sistemi e delle metodologie necessarie all'invio dei messaggi originati dal sistema IT-Alert attraverso le reti mobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dd) del decreto legislativo n. 259/2003, degli operatori di comunicazioni elettroniche sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che definisce gli aspetti tecnico-operativi relativi:

  1. alle modalita' e ai criteri di attivazione del servizio IT-Alert da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili;

  2. alle modalita' e ai criteri di attivazione dei messaggi IT-Alert;

  3. alle modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi IT-Alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;

  4. alle modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-Alert;

  5. alle modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);

  6. alle modalita' di invio dei messaggi IT-Alert;

  7. ai criteri e alle modalita' finalizzate a garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-Alert avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art 3.

Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert

  1. Al fine di procedere al monitoraggio e all'aggiornamento delle modalita' di funzionamento del servizio IT-Alert, e' istituito il Comitato tecnico del servizio IT-Alert.

  2. Il Comitato tecnico e' coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la protezione civile, ed e' costituito da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Fondazione CIMA - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, quale centro di competenza del servizio nazionale della protezione civile e due rappresentanti degli enti territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai componenti non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

  3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato tecnico con particolare riferimento alle modalita' e ai casi di partecipazione di soggetti privati coinvolti nell'erogazione e nel funzionamento del servizio IT-Alert e nell'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il Comitato tecnico, anche ai fini delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, verifica, con cadenza almeno semestrale, la rispondenza delle attivita' svolte dagli operatori alle disposizioni tecniche e procedurali contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Al fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico verifica lo stato di attivazione del servizio e della corretta trasmissione dei messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonche' l'attivazione, gestione ed autorizzazione della richiesta e le modalita' di invio dei messaggi IT-Alert.

  4. Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e innovazione tecnologica si provvede mediante appendici di natura tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal Comitato tecnico, che sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno strumento per aggiornare esclusivamente dal punto di vista tecnico l'allegato 1, senza incidere in alcun modo sugli obblighi gravanti sugli operatori di telefonia mobile.

Art 4.

Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile

  1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante al presente decreto, il cui rispetto e' verificato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art 5.

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma...

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