DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020

Coming into Force26 Marzo 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/03/26/18G00048/ORIGINAL
Published date26 Marzo 2018
Enactment Date05 Febbraio 2018
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 13 concernente le norme in materia di ammissibilita' delle spese relative al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, ed in particolare l'articolo 18 concernente le norme in materia di ammissibilita' delle spese;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante le modalita' di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visti i regolamenti delegati della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;

Ritenuta l'importanza di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating di legalita' delle imprese e delle strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 agosto 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:

    1. regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;

    2. regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;

    3. regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;

    4. regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;

    5. regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;

    6. regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonche' regolamenti di esecuzione della Commissione.

  2. Le norme sull'ammissibilita' delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.

  3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.

  4. Le norme in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilita' della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:

    1. il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilita' delle spese per i programmi di cooperazione;

    2. le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

  5. L'Autorita' di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' un'autorita' pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.

  6. Sono fatte salve condizioni piu' restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.

Art 2.

Principi generali

  1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

  2. Affinche' una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:

    1. pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;

    2. effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013;

    3. sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese, come previsto dall'articolo 3;

    4. tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;

    5. contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorita' di gestione.

  3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

  4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

  5. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o piu' Fondi SIE o da uno o...

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