IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
Con il presente regolamento sono individuati le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonche' le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.