DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123 - Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano

Coming into Force10 Ottobre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/09/25/20G00142/ORIGINAL
Published date25 Settembre 2020
Enactment Date28 Gennaio 2020
Official Gazette PublicationGU n.238 del 25-09-2020
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;

Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;

Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;

Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;

Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella seduta del 10 luglio 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione

  1. Con il presente regolamento sono individuati le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonche' le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

  2. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.

Art 2.

Autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione

  1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione dell'idoneita' tecnica e sanitaria dell'unita', previo l'accertamento di cui all'articolo 4.

  2. Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via eccezionale, se in possesso della pertinente autorizzazione sanitaria per trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente al trasporto non promiscuo di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari e di tutte le altre sostanze alimentari. La competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora, nell'ambito dei controlli di legittimita'...

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