Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.

59; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.

166; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.

258, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001; Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Funzioni 1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.

2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente

Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa; quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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- L'art. 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.

59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente

Art. 32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art.

41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L'istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi' al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.

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- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181.

- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.

- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente

Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

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- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1995, n. 111 .

- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n.

248.

- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante

Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui...

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