DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n.144 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n. 256; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane; Vista la delibera dell'Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti; Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonche' a definire le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche; Considerata l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per

  1. Poste: la societa' per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000; b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.; e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste; f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste; g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale; h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge i regolamenti.

    - Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." - Il decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1989, n.

    256 reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)".

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 reca: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

    - Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente

    "4. L'attivita' postale e' uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurra' altresi' gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definira' le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche." - Il testo dell'art. 146 della decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente

    "Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

    A tal fine essa puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.".

    Note all'art. 1

    - Per l'oggetto della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, si fa rinvio alle premesse.

    - Per il titolo del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 si fa rinvio alle premesse.

    - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda in nota alle premesse.

    Art. 2.

    Attivita' di bancoposta 1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono

  2. raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.

    2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi.

    3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

    4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

    5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.

    287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le...

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