DECRETO 23 novembre 2020, n. 169 - Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti

Coming into Force30 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/15/20G00190/ORIGINAL
Published date15 Dicembre 2020
Enactment Date23 Novembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.310 del 15-12-2020
Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e, in particolare, l'articolo 91 che, tra l'altro, disciplina l'idoneita' degli esponenti delle banche, prescrive che sia dedicato tempo sufficiente allo svolgimento degli incarichi e raccomanda un'adeguata composizione complessiva dell'organo amministrativo;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in particolare:

  1. l'articolo 26, il quale: prescrive che gli esponenti delle banche siano idonei allo svolgimento dell'incarico e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri di idoneita' che gli essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza; disciplina la valutazione dell'idoneita' e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o della Banca d'Italia;

  2. gli articoli 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, e 96-bis.3, comma 3, che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneita' previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;

    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visti gli indirizzi elaborati in ambito internazionale in materia di requisiti di idoneita' degli esponenti aziendali e adeguata composizione degli organi, con particolare riguardo agli orientamenti adottati congiuntamente dall'Autorita' Bancaria Europea e dall'Autorita' Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e ai criteri di valutazione contenuti nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalita' e onorabilita' della Banca Centrale Europea;

    Considerato che l'idoneita' degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario degli intermediari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi;

    Considerato che in attuazione del richiamato articolo 26 appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme piu' ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneita' dell'esponente e che consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificita' del ruolo o incarico ricoperto nonche' delle caratteristiche proprie dell'intermediario o del gruppo a cui esso appartiene;

    Considerato che la disciplina dell'idoneita' degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni dell'ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle banche, attuative del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    Sentita la Banca d'Italia;

    Visti gli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel periodo 1° agosto - 22 settembre 2017;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;

    Vista la comunicazione, in data 5 novembre 2020, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

    1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  3. «autorita' di vigilanza competente», la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, secondo la ripartizione di compiti stabilita dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

  4. «banche», le banche e le societa' capogruppo di un gruppo bancario;

  5. «banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa», le banche che sono significative per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessita' delle attivita', ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ai fini del presente decreto, non rientrano in ogni caso tra le banche di maggiori dimensioni o complessita' operativa le banche di credito cooperativo;

  6. «banche di minori dimensioni o complessita' operativa», le banche definite tali ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  7. «esponenti», i soggetti che ricoprono un incarico, come definito alla lettera h);

  8. «esponenti con incarichi esecutivi», i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' il direttore generale;

  9. «gruppo», il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 138, del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876; nella nozione di gruppo rientrano in ogni caso le societa' appartenenti ad un gruppo bancario;

  10. «incarico», gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato; per le societa' estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla societa';

  11. «incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici», gli incarichi ricoperti in virtu' di particolari disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o piu' membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici;

  12. «intermediari finanziari», gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo, e le societa' finanziarie capogruppo di gruppi finanziari;

  13. «intermediari finanziari significativi», agli effetti di quanto previsto nell'articolo 2 gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. «intermediari minori»), come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  14. «istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attivita' svolta», gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilita' della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1), n. 3), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclusi quelli aventi un'operativita' limitata ai sensi di quanto previsto dal testo unico bancario e relative disposizioni attuative;

  15. «organo competente»: l'organo del quale l'esponente e' componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo...

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