DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240 - Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 2005, n.240 Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente», ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'

1-novies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, nella

2005, n. 88; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 323 in data 6 settembre 1989; Visto l'

5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero realizzato alla predisposizione delle liste elettorali; Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2003, recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero», convertito, con modificazioni, dalla

30 maggio 2003, n. 122; Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, recante «Modificazione al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, con il quale vengono stabilite le modalita' tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive integrazioni recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale»; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.

318, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996, n.

675; Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo dell'Autorita' per informatica nella pubblica Amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», il quale,

tra l'altro, ha trasformato la suddetta «Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione» in «Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che dispone che «I comuni favoriscono... la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico; Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento di identita' elettronici»; Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo 2-quater, istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato il 23 giugno 2000; Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000 concernente l'individuazione delle modalita' di comunicazione, tra le anagrafi comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo 5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per l'allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2, comma 1, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento dell'informatizzazione e l'aggiornamento dell'AIRE, prevede l'utilizzo dell'infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA); Considerato che, ai sensi della normativa richiamata, per assicurare il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale; Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del citato decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001, in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro per la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ex AIPA); Sentito l'Istituto nazionale di statistica; Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 aprile 2004, relativo alla necessita' di acquisire, sullo schema di decreto ministeriale, un puntuale pronunciamento del Ministro espressamente delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005; Considerato che, con il gia' menzionato decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, e' stato previsto all'articolo 1-nonies, che il regolamento dell'INA sia adottato anche con il concerto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, oltre che per la funzione pubblica; Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio di Stato, l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 aprile 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto verranno utilizzate le seguenti definizioni

    1. P.C.M.-D.I.T.: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica; a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici; a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi; a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale; a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di base dell'Indice nazionale delle anagrafi; a) Anagrafi: Anagrafe della popolazione residente (APR) ed Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenute dai comuni; a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali; a)...

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