DECRETO 2 marzo 2006, n. 145 - Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante «Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992», e in particolare gli articoli 34, comma 2, e 35;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante «Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, recante «Norme di attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante «Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;

Considerato il carattere di lex specialis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro puo' adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarita' di ciascuna piattaforma tecnologica;

Considerata la necessita' di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralita' tecnologica;

Considerata la necessita' di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilita' di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;

Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;

Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Acquisito il parere della Commissione europea;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1. reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

    2. servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

    3. abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

    4. utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

    5. operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;

    6. fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;

    7. operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione;

    8. servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche nume-razioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalita' «dial-up», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalita' «packet-switch», che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalita' di ricezione periodica (modalita' «push») a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;

    9. servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da...

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