DECRETO 22 settembre 2020, n. 168 - Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare

Coming into Force30 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/15/20G00189/ORIGINAL
Published date15 Dicembre 2020
Enactment Date22 Settembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.310 del 15-12-2020
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/3 6/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;

Visti, inoltre, l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale e gli articoli 22 e 23 del citato decreto, in materia di prova attitudinale o tirocinio di adattamento;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»):

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 26 settembre 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 7 luglio 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art 2.

Contenuto della prova attitudinale

  1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi, presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari, fermo quanto previsto dagli articoli 22, comma 8-ter, e 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

  2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui hanno inizio le sessioni di esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

  3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1 che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

  4. La prova scritta, che ha luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima ciascuna di sette ore, consiste nello svolgimento di due elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.

  5. L'eventuale prova pratica, della durata massima di sei ore, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.

  6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, sull'ordinamento e la deontologia professionale e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.

  7. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

Art 3.

Commissione d'esame

  1. Presso il Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti, compreso il presidente.

  2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1 iscritti all'albo dei tecnologi alimentari con almeno dieci anni di anzianita'. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte di appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.

  3. La commissione e' costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti per la validita' della seduta, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi...

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