DECRETO 24 giugno 2020, n. 112 - Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile

Coming into Force23 Settembre 2020
Enactment Date24 Giugno 2020
Published date08 Settembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/09/08/20G00130/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.223 del 08-09-2020
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile al superamento di una prova attitudinale;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 28 gennaio 2020;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2020;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 23 marzo 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art 2.

Contenuto della prova attitudinale

  1. La prova attitudinale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno sei mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 8-ter, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

  2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni...

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