DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 165 - Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca

Coming into Force29 Dicembre 2020
Enactment Date30 Settembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/14/20G00177/ORIGINAL
Published date14 Dicembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.309 del 14-12-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Sentito il Ministero dell'istruzione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ministro e sottosegretari

  1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

  2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

    1. l'Ufficio di gabinetto;

    2. l'Ufficio legislativo;

    3. l'Ufficio stampa;

    4. la Segreteria del Ministro;

    5. la Segreteria tecnica del Ministro;

    6. le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

  3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo.

  4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

Art 3.

Ufficio di gabinetto

  1. Il capo di gabinetto dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

  2. Il capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

  3. Il capo di gabinetto puo' nominare fino a due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice capi di gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

  4. L'Ufficio di gabinetto supporta il capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.

  5. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera il consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli...

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