DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 166 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione

Coming into Force29 Dicembre 2020
Published date14 Dicembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/12/14/20G00178/ORIGINAL
Enactment Date30 Settembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.309 del 14-12-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione

  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.

  2. Il Ministero dell'istruzione, di seguito denominato: «Ministero», si struttura nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art 2.

Articolazione del Ministero

  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:

    1. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

    2. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

  2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.

  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7.

Art 3.

Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

  1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.

  2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono altresi' i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

  3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attivita' e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art 4.

Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali

  1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali si riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo indipendente di valutazione.

  2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

  4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 4.

Art 5.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

  1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

    a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;

    b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;

    c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;

    d) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

    e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

    f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

    g) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi sul territorio nazionale;

    h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

    i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo;

    l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

    m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;

    n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonche' del sistema di istruzione tecnica superiore;

    o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;

    p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;

    q) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

    r) consulenza e supporto all'attivita' di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome;

    s) supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso;

    t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilita';

    u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

    v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;

    z) cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

    aa) orientamento allo studio e professionale;

    bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e...

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