Regolamento 2026-02-19 425. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/425 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui e' autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna - Pubblicato il 20 febbraio 2026
| Published date | 20 Aprile 2026 |
| Enactment Date | 19 Febbraio 2026 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 30 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 257 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
20-4-2026 2a Serie speciale - n. 30
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/425 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2026
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le
voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro
zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di
pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale») (
1
), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, l’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 232, paragrafo 3,
lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti
di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori
interessati sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (
2
) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale
che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti,
devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (
3
) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro
zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei
prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti
elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento
di esecuzione.
(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi
terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale
germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 11 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati della California, del Kansas, del Mississippi, di New York, della
Pennsylvania e del South Dakota, confermati tra il 3 febbraio 2026 e l’11 febbraio 2026 mediante analisi di
laboratorio (RT-PCR).
(
1
) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(
2
) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione
dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(
3
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o
loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg_impl/2021/404/oj).
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