Regolamento 2025-07-29 1571. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1571 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e le procedure applicabili alle relazioni annuali degli organismi di vigilanza - Pubblicato il 30 luglio 2025
| Published date | 29 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 29 Luglio 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 74 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 278 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
29-9-2025 2a Serie speciale - n. 74
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1571 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i formati e le procedure applicabili alle relazioni annuali degli
organismi di vigilanza
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE (
1
), in particolare l'articolo 46 bis, paragrafo 7, e l'articolo 46 ter, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Gli organismi di vigilanza per i portafogli europei di identità digitale designati a norma dell'articolo 46 bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 e gli organismi di vigilanza per i servizi fiduciari designati a norma
dell'articolo 46 ter, paragrafo 1, di tale regolamento ("organismi di vigilanza") sono tenuti a fornire alla
Commissione informazioni pertinenti sulle loro attività di vigilanza a norma dell'articolo 46 bis, paragrafo 6, e
dell'articolo 46 ter, paragrafo 6, di tale regolamento.
(2)Al fine di istituire una fonte di informazioni trasparente e affidabile sulle attività di vigilanza degli organismi di
vigilanza, garantire che gli scambi di dati con la Commissione siano sicuri e verificabili e ridurre la complessità
amministrativa, gli organismi di vigilanza dovrebbero presentare le relazioni annuali in un formato specifico
leggibile meccanicamente e adatto al trattamento automatizzato.
(3)Per agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli organismi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed
efficiente in tutti gli Stati membri, è essenziale che le relazioni annuali degli organismi di vigilanza contengano
informazioni complete e pertinenti. Gli organismi di vigilanza dovrebbero in particolare riferire in merito alle loro
attività comportanti elementi che potrebbero rafforzare la cooperazione, compresi, tra l'altro, dettagli sulle attività di
vigilanza svolte e previste, sulle sfide individuate, sulle ispezioni, su eventuali notifiche in merito a violazioni
significative della sicurezza o perdita di integrità trasmesse dall'organismo di vigilanza alle autorità competenti dello
Stato membro interessato a norma della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio(
2
),e
sull'assistenza tra gli organismi di vigilanza a norma degli articoli 46 quater e 46 quinquies del regolamento (UE)
n. 910/2014. Poiché tali informazioni contenute nelle relazioni annuali devono inoltre essere messe a disposizione
del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 46 bis, paragrafo 6, e dell'articolo 46 ter, paragrafo 6,
del regolamento (UE) n. 910/2014, le informazioni da fornire risulterebbero utili ai fini della trasparenza e dell'accesä
sibilità delle informazioni. Tutti gli organismi di vigilanza dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni di cui agli
allegati I e II del presente regolamento.
(
1
) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(
2
) Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune
elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333, 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
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