Regolamento 2025-06-24 1212. Regolamento (UE) 2025/1212 della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti - Pubblicato il 31 luglio 2025
| Published date | 29 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 24 Giugno 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 74 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 334 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
29-9-2025 2a Serie speciale - n. 74
REGOLAMENTO (UE) 2025/1212 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2025
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio (
1
), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza attiva acetamiprid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento
(CE) n. 396/2005.
(2)A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande di modifica
degli LMR vigenti per la sostanza acetamiprid per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di
camelina/dorella e «miele e altri prodotti dell’apicoltura».
(3)In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dallo Stato
membro interessato e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha
trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(«Autorità»).
(4)In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di
valutazione, esaminando in particolare i rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri
motivati sugli LMR richiesti (
2
). L’Autorità ha trasmesso tali pareri motivati ai richiedenti, alla Commissione e agli
Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5)L’Autorità ha concluso che, per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e
«miele e altri prodotti dell’apicoltura», le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della
sicurezza dei consumatori.
(6)Inoltre, al fine di garantire che la valutazione della sostanza acetamiprid tenga conto delle attuali conoscenze
scientifiche, la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire una dichiarazione sulle proprietà tossicologiche e sugli
LMR della sostanza acetamiprid e dei suoi metaboliti, in linea con l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio (
3
).
(7)Nella sua dichiarazione(
4
) l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile («DGA») e una dose acuta di
riferimento («DAR») inferiori per la sostanza acetamiprid e ha incluso il metabolita IM-2-1 nella definizione del
residuo per la valutazione dei rischi dell’acetamiprid nelle colture frutticole e di ortaggi a foglia.
(
1
) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(
2
) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for
acetamiprid in various crops». EFSA Journal, 2021;19(9):6830.
Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for
acetamiprid in honey and various oilseed crops». EFSA Journal, 2022;20(8):7535.
(
3
) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
(
4
) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Statement on the toxicological properties and maximum residue levels of acetamiprid
and its metabolites». EFSA Journal. 2024;22:e8759.
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