Regolamento 2025-05-21 1477. Regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all'identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacita' di iniezione di CO - Pubblicato il 25 luglio 2025
| Published date | 25 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 21 Maggio 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 73 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 44 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
25-9-2025 2a Serie speciale - n. 73
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1477 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 2025
che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le
norme relative all’identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a
contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO
2
disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di
comunicazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro
di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il
1
), in particolare l’articolo 23, paragrafo 12, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce che i titolari di un’autorizzazione quale definita
all’articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(
2
) devono contribuire
all’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO
2
disponibile entro il 2030 in proporzione
alla quota di gas naturale e petrolio greggio da essi prodotta nell’Unione tra il 1
o
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.
(2)Conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione, sulla base delle
informazioni comunicatele dagli Stati membri entro il 30 settembre 2024 a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del
medesimo regolamento, deve specificare i contributi individuali dei titolari di autorizzazione all’obiettivo dell’Unione
in materia di capacità di iniezione di CO
2
per il 2030.
(3)A tal fine è necessario innanzitutto integrare le norme sulla cui base dovrebbero essere identificati i titolari di
autorizzazione tenuti a contribuire e calcolati i contributi individuali.
(4)Conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735, la Commissione deve stabilire una
soglia di produzione al di sotto della quale i titolari di autorizzazione sono esentati dal contributo obbligatorio.
Scopo della soglia è circoscrivere gli sforzi amministrativi delle autorità nazionali e dei soggetti obbligati a quei
soggetti che, in virtù di attività significative di produzione di idrocarburi, hanno i mezzi finanziari e tecnici per
investire nella realizzazione di siti di stoccaggio geologico di CO
2
. Conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, per
raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti i soggetti obbligati possono investire in o sviluppare progetti di
stoccaggio del CO
2
, autonomamente o in collaborazione con altri, come pure concludere accordi con altri soggetti
obbligati e con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.
(5)Nello stabilire la soglia di produzione occorre prestare particolare attenzione alle PMI e garantire un’equa
distribuzione della capacità di iniezione esclusa tra i soggetti obbligati.
(6)È pertanto opportuno esentare i titolari di autorizzazione la cui produzione di gas naturale e petrolio greggio tra il
1
o
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 è stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e ha
rappresentato in totale meno del 5 % della produzione complessiva dell’Unione di gas naturale e petrolio greggio nel
periodo in questione.
(
1
) GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj.
(
2
) Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/
dir/1994/22/oj).
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