Regolamento 2025-04-25 830. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/830 della Commissione, del 25 aprile 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui e' autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna - Pubblicato il 28 aprile 2025
| Published date | 30 Giugno 2025 |
| Enactment Date | 25 Aprile 2025 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 48 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 137 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
30-6-2025 2a Serie speciale - n. 48
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/830 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2025
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le
voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è
autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni
fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità
animale") (
1
), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e
prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un
compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (
2
) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale
che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti,
devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (
3
) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro
zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di
origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e
alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di
esecuzione.
(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi
terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale
germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di HPAI nel pollame nelle contee di Durham
(1) e del North Yorkshire (2), Inghilterra, confermati tra il 2 aprile 2025 e il 14 aprile 2025 mediante analisi di
laboratorio (RT-PCR).
(6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di HPAI nel pollame negli Stati
seguenti: New Mexico (1), New York (5), Ohio (1), South Dakota (1) e Wisconsin (1), confermati tra il 2 aprile 2025
e il 14 aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(
1
) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(
2
) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione
dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(
3
) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o
loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg_impl/2021/404/oj).
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