Regolamento 2025-02-19 328. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/328 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Slovenia - Pubblicato il 20 febbraio 2025
Published date | 17 Aprile 2025 |
Enactment Date | 19 Febbraio 2025 |
Section | Unione Europea |
Gazette Issue | 30 |
Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 172 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
17-4-2025 2a Serie speciale - n. 30
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/328 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2025
che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della
Slovenia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(
1
), in particolare
l’articolo 16, in combinato disposto con l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L’articolo 15, paragrafo 1, di tale
regolamento stabilisce tra l’altro che l’immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o
caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui all’allegato VIII del medesimo
regolamento.
(2) L’allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 riporta, tra l’altro, le condizioni applicabili
all’immissione sul mercato di ovini e caprini e loro sperma ed embrioni. Il punto 2.1 di tale sezione riguarda il caso
in cui uno Stato membro ritenga che il proprio territorio o parte del suo territorio presenti un r ischio trascurabile di
scrapie classica. In tal caso, lo Stato membro interessato è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione
giustificativa appropriata da cui risulti in particolare che sono soddisfatti i criteri stabiliti in tale punto. Il punto 2.2
della medesima sezione prevede che la Commissione possa approvare lo status di rischio trascurabile per la scrapie
classica dello Stato membro o di una zona dello Stato membro. Il punto 2.2 di tale sezione dispone inoltre che lo
Stato membro sia tenuto a notificare alla Commissione ogni cambiamento nelle informazioni relative alla malattia
presentate a norma del punto 2.1. In aggiunta, il punto 2.3 della medesima sezione elenca gli Stati membri per i
quali è stato riconosciuto un rischio trascurabile di scrapie classica.
(3) Il 26 giugno 2023 la Slovenia ha presentato alla Commissione una domanda per il riconoscimento dello status di
rischio trascurabile per la scrapie classica. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla domanda della
Slovenia per quanto riguarda i criteri di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettere a), b), d), e) ed
f), del regolamento (CE) n. 999/2001, ma non ha completato la sua valutazione relativamente al punto 2.1, lettera
c), di tale sezione. Il 29 febbraio 2024 la Commissione ha richiesto l’assistenza tecnico-scientifica dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se nella sua domanda tale Stato membro avesse dimostrato
la conformità con l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE)
n. 999/2001.
(4) Il 21 ottobre 2024 l’EFSA ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione della domanda della Slovenia per
il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica(
2
) in risposta alla richiesta della
Commissione (relazione EFSA). La relazione EFSA conclude che, sulla base della sensibilità diagnostica fornita
dall’EFSA e dall’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca per i test
diagnostici di screening utilizzati dall’autorità competente della Slovenia per individuare la scrapie classica, nonché
del numero e del tipo di ovini e caprini sottoposti a test a tal fine tra il 2016 e il 2023, la sensibilità complessiva del
sistema di sorveglianza applicato per individuare la malattia è in linea con le condizioni di cui all’allegato VIII,
capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno di detti sette anni.
(
1
) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.
(
2
) https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9042.
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