Regolamento 2024-10-31 304. Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la notifica da parte di talune entita' finanziarie della loro intenzione di prestare servizi per le cripto-attivita' - Pubblicato il 20 febbraio 2025
Published date | 17 Aprile 2025 |
Enactment Date | 31 Ottobre 2024 |
Section | Unione Europea |
Gazette Issue | 30 |
Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 166 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
17-4-2025 2a Serie speciale - n. 30
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/304 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2024
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la
notifica da parte di talune entità finanziar ie della loro intenzione di prestare servizi per le cripto-
attività
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle
cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e
(UE) 2019/1937 (
1
), in particolare l’articolo 60, paragrafo 14, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (UE) 2023/1114 devono essere stabiliti formati, modelli e procedure standard comuni per
garantire un meccanismo uniforme che consenta alle autorità nazionali competenti di esercitare efficacemente i loro
poteri in relazione alle notifiche che le entità già regolamentate trasmettono loro per comunicare l’intenzione di
diventare prestatori di servizi per le cripto-attività.
(2) Per facilitare la comunicazione tra un’entità notificante e l’autorità competente pertinente, le autorità competenti
dovrebbero designare un punto di contatto per la procedura di notifica e pubblicare sui propri siti web le
informazioni di contatto.
(3) Al fine di agevolare l’accesso alle informazioni presentate e facilitarne il controllo come pure l’accessibilità e l’analisi
future, la notifica dovrebbe essere presentata in un formato digitale (modulo web) che esegua controlli e verifiche
preliminari in modo automatico sulle informazioni presentate e successivamente le memorizzi a processo ultimato.
(4) Le informazioni presentate dall’entità notificante dovrebbero essere accurate, complete e aggiornate. Ai sensi
dell’articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114, se le informazioni di cui al regolamento delegato
(UE) 2025/303 della Commissione(
2
) sono state precedentemente trasmesse all’autorità competente, l’entità
notificante dichiara espressamente che tali informazioni sono ancora aggiornate. Dato che alcune informazioni
possono riferirsi unicamente al futuro, qualsiasi data futura in esse inclusa dovrebbe essere specificamente indicata
nella domanda.
(5) Onde garantire un trattamento rapido e tempestivo delle notifiche presentate dalle entità finanziarie, le autorità
competenti dovrebbero confermarne il ricevimento inviando all’entità notificante una conferma di ricevimento in
formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. Tale conferma di ricevimento dovrebbe includere i
recapiti delle persone o delle funzioni preposte al trattamento della notifica.
(6) Affinché l’autorità competente possa valutare se nella notifica sono state fornite tutte le informazioni richieste a
norma dell’articolo 60, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, l’entità notificante dovrebbe
comunicare senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite.
(7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l’Autorità
bancaria europea.
(
1
) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(
2
) Regolamento delegato (UE) 2025/303 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che
devono essere incluse da talune entità finanziarie nella notifica dell’intenzione di prestare servizi per le cripto-attività (GU L,
2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj).
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