Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricol...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 34 del 6 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n.

2316/99; Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente ´disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)ª, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n.

2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione; Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio; Vista la nota n. 30422 posiz. 1158 del 22 gennaio 2004 con la quale e' stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta 26 febbraio 2004; Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-regioni convocata per il giorno 4 marzo 2004 e' stata annullata; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenuto conto che ai sensi del suddetto regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, le domande dei beneficiari devono essere presentate entro una data che non puo' essere posteriore al 15 maggio 2004;

Decreta

Art. 1.

Pagamenti diretti

  1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 sono fissati per ettaro di superficie.

  2. I pagamenti diretti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) del regolamento (CE) n. 2237/03 sono concessi soltanto per le superficie che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

  3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende ´l'ordinariaª tecnica di semina e di coltivazione.

  4. Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n.

    2237/03 del 23 dicembre 2003, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT