DECRETO 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualita'' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione. (11A03625)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini con particolare riferimento al titolo II, sezione II relativo al sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000 concernente indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 del consiglio del 16 giugno 2008 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il regolamento CE n. 589/2008 della commissione del 23 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, come modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010;

Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualita' nazionali;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990;

Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

Considerata l'opportunita' da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita' che siano conformi alle normative comunitarie, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dallo sviluppo rurale;

Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita' riveste un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati;

Considerata l'esigenza di armonizzare le norme sulla etichettatura facoltativa gia' in vigore nei settori delle carni bovine e avicole con quelle del costituendo Sistema qualita' nazionale zootecnica;

Ritenuto necessario tener conto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'etichettatura in taluni settori zootecnici, al fine di non duplicare adempimenti ed oneri per i produttori;

Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualita', in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati;

Ritenuto di dover fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito «di qualita' superiore» nonche' di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori;

Ritenuto parimenti di dover individuare, nel rispetto della normativa comunitaria, un sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalita' di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti;

Ritenuto prioritario intervenire nel settore zootecnico con riferimento al prodotto non trasformato;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in data 10 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il Sistema di qualita' nazionale zootecnia (di seguito per brevita' anche SQN), istituito in conformita' con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1974/2006, individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione...

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