DELIBERAZIONE 23 luglio 2003 - Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia. (Deliberazione n. 289/03/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta del consiglio del 23 luglio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP); Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale; Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n.

155; Vista la propria delibera n. 171/99 concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»; Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di «price cap», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999; Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, concernente l'interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia; Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap» di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000; Vista la propria delibera 330/01/CONS concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap» di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 77 dell'11 gennaio 2001, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»; Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; Vista la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002; Vista la consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di «price cap» indetta con delibera n. 183/02/CONS, nonche' le risultanze di detta consultazione; Vista la raccomandazione C (2003) 497 sui mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'11 febbraio 2003; Vista la propria delibera n. 47/03/CONS concernente la revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003; Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003; Udita la relazione al consiglio del commissario Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del consiglio del 23 luglio 2003; Sentita la societa' Telecom Italia in data 18 novembre 2002, 4 febbraio 2003, 26 maggio 2003 e 19 giugno 2003; Sentite le societa' Wind, Albacom, Tele2 in data 20 novembre 2002; Considerato quanto segue

  1. Il quadro regolamentare e le determinazioni dell'Autorita' in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale di Telecom Italia.

    1.1. Il quadro regolamentare.

    L'Autorita' esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale dell'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, attraverso un sistema di controllo su base pluriennale dei prezzi praticati in riferimento alla variazione di produttivita' conseguibile dallo stesso operatore (sistema di price cap), in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997 e dalla legge n. 249/1997.

    L'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997 prevede che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni, accessibili al pubblico sulla suddetta rete, osservino i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, nonche' i criteri di carattere generale, stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilita', dalla legge n. 481 del 1995.

    L'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/1997, nel definire le competenze dell'Autorita', rimanda anch'esso alla legge n. 481/1995.

    L'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, stabilisce che «l'Autorita' al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonche' adeguati livelli di qualita' (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale».

    In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n.

    481/1995, l'Autorita' fissa quindi un valore medio ponderato dei prezzi di uno o piu' panieri di servizi sottoposti al regime di price cap, che vincola l'operatore notificato alla variazione di tali prezzi sulla base di un valore calcolato della «X» (che rappresenta il recupero di produttivita' dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

    Inoltre, nell'esercizio delle attivita' di controllo sui prezzi dei servizi dell'operatore notificato, l'Autorita' e' chiamata a verificare il rispetto degli obblighi che ricadono su detto operatore ai sensi del vigente quadro regolamentare comunitario e nazionale; si tratta del rispetto dei principi regolamentari relativi a: a) standard qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei servizi; b) trasparenza e non discriminazione; c) orientamento al costo; d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilita'; e) fornitura di servizi informativi e addizionali; f) condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.

    L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.

    77/2001 dispone che l'Autorita' assicuri il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, renda pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilita' delle condizioni economiche a livello nazionale e definisca tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finche' la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

    Una specifica attenzione merita l'inquadramento della disciplina dei prezzi dei servizi di telefonia di Telecom Italia nella imminente prospettiva evolutiva del quadro regolamentare nazionale, conseguente alla trasposizione in Italia del pacchetto delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

    A tal riguardo, si...

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