PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007 - Modifica dell''articolo 10 della Regolamentazione provvisoria vigente nel servizio postale (delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 - pos. 10225). (Deliberazione n. 07/772).
LA COMMISSIONE
Su proposta del Commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore.
Premesso:
-
che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che gli accordi collettivi, nel definire le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, devono altresi' prevedere ´intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1ª;
-
che la disciplina degli intervalli tra azioni di sciopero riguardanti il servizio postale e' contenuta negli articoli 4 (Intervallo tra azioni di sciopero) e 10 (Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale) della Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002);
-
che, in particolare, l'art. 4 dispone che ´tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutiviª;
-
che, inoltre, il citato art. 10 prevede che le norme della regolamentazione provvisoria ´si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non puo' essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervalloª, regolato dal precedente punto 4 e fissato in 4 giorni, ´da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successivaª;
-
che, con delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007, la Commissione ha avviato una procedura di modifica dell'art. 10 sopra citato, formulando una proposta notificata alle parti sociali e alle associazioni degli utenti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-
che successivamente alla formulazione della citata Regolamentazione provvisoria si sono registrati problemi interpretativi e applicativi in ordine alla disciplina della rarefazione in caso di astensioni dal lavoro straordinario;
-
che, infatti, nella Regolamentazione provvisoria vigente nel settore e' prevista la regola dell'intervallo di 4 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, operante per tutte le astensioni collettive e indipendentemente dal soggetto proclamante;
-
che, inoltre, l'efficacia limitata alle organizzazioni sindacali stipulanti delle clausole del contratto collettivo relative alle procedure di...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA