LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 6 - Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 «Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunita' Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della Direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1

  1. Nella lettera a) del comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 le parole: ', a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo' sono sostituite dalle parole: 'o a liquidazione coatta amministrativa'.

  2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

'2-bis. Nei confronti del solo sindaco, l'impedimento di cui alla lettera a) del comma 1 non opera nel caso in cui il consiglio di amministrazione valuti sulla base di adeguati elementi e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita' l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa. In ogni caso l'impedimento e' operante qualora, in relazione alla crisi dell'impresa, siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario o finanziario, condanne con sentenze anche provvisoriamente esecutive al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai...

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