DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell''articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0059)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2267, comma 2;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni

1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice'»;

b) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:

Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

;

c) all'articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,»;

d) all'articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

e) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:

Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:

a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) Commissione italiana di storia militare;

c) Comitato etico.

2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

;

f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa»;

h) all'articolo 143:

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.»;

2) i commi 7 e 8 sono abrogati;

i) all'articolo 152:

1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I livelli ordinativi delle grandi unita' dell'Esercito italiano sono i seguenti:»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I livelli ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:

a) reggimento;

b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;

c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;

d) plotone; sezione per l'artiglieria;

e) squadra.»;

3) al comma 3, le parole: «tattica delle unita' dell'Esercito italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo»;

l) all'articolo 156:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Centri di addestramento e formazione e di selezione»;

2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e formazione e di selezione»;

m) all'articolo 165:

1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non dipartimentali»;

2) al comma 1:

2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «dipartimentali e»;

2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare», sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»;

n) all'articolo 233, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»;

o) l'articolo 238 e' sostituito dal seguente:

Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo':

a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;

b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.

;

p) l'articolo 240 e' sostituito dal seguente:

Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:

a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;

b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.

;

q) all'articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attivita' lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice»;

r) all'articolo 246:

1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali assegnati»;

2) al comma 7, la parola: «attribuite» e' sostituita dalla seguente: «attribuiti»;

s) all'articolo 252:

1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.

;

t) all'articolo 253, comma 8:

1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»:

2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo III del titolo I»;

u) all'articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»;

v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»;

z) all'articolo 277, comma 1, lettera l), dopo le parole: «trasporti e», e' inserita la seguente: «dei»;

aa) all'articolo 278, comma l, lettera c), le parole: «selezione,» sono soppresse;

bb) all'articolo 279, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:

a) Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;

e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;

f) Scuole di volo;

g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;

h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;

i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;

l) Reparto...

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