DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270 - Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell''articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge ...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni gia' operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonche' delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonche' della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanita' militare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneita' al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81:

1) al comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:

e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.

;

2) il comma 8, e' sostituito dal seguente:

8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.

;

b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e' approvata dal Ministro della difesa»;

c) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;

d) l'articolo 106, e' sostituito dal seguente:

Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale";

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonche' quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresi' sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attivita' di...

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