Potere regolamentare dei comuni e delle province. Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Chiarimenti su: forma del regolamento; invio al Ministero delle finanze; pubblicazione, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale ; natura del potere di impugnativa del Ministero delle finanze

CIRCOLARE 17 aprile 1998, n. 101/E.

Potere regolamentare dei comuni e delle province. Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Chiarimenti su: forma del regolamento; invio al Ministero delle finanze; pubblicazione, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale ; natura del potere di impugnativa del Ministero delle finanze.

Ai comuni Alle province Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti e, per conoscenza: All'Avvocatura generale dello Stato Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile Alle direzioni regionali delle entrate All'ANCI All'UPI

La presente circolare e' diretta a fornire prime indicazioni in ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all'esercizio del potere regolamentare attribuito ai comuni ed alle province dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Il regolamento va adottato dal consiglio comunale o provinciale con apposita e separata deliberazione, senza quindi farlo confluire in provvedimenti che trattano anche altre materie (come, ad esempio, la determinazione di aliquote). Cio', sia per rispettare la forma tipica dell'atto regolamentare, sia per evitare eventuali coinvolgimenti sul piano giurisdizionale originati da impugnative di disposizioni estranee a quelle regolamentari, sia per esigenze connesse alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui sara' trattato nel prosieguo.

Nel regolamento e' inutile riportare le disposizioni di legge vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o non servano da collegamento con le innovazioni introdotte. Cio', sia per la chiara formulazione della norma contenuta nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, in forza della quale "Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti", sia per evitare che possano crearsi dubbi interpretativi in ordine all'efficacia nel tempo delle disposizioni inutilmente trascritte.

Il potere regolamentare non si esaurisce per effetto del suo esercizio, per cui non e' necessario che con una sola deliberazione vengano disciplinate tutte quante le materie sulle quali si ha interesse di intervenire. E', anzi, auspicabile che (stante la particolare delicatezza di siffatto potere ed anche in considerazione di esigenze di verifiche dell'effetto delle disposizioni regolamentari sull'andamento del gettito del tributo disciplinato) i singoli regolamenti affrontino, preferibilmente in anni diversi, approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie.

Ferma restando, ovviamente, l'autonomia decisionale dell'ente locale, si ritiene opportuno suggerire qualche facsimile di contenuto di regolamento per alcune fattispecie.

1 fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

  3. La tabella di cui al comma 1 puo'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT