DECRETO 15 Settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti

di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione

incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

162 ´Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformita' alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

  2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono

    1. l'installazione di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attivita' riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

    Art. 2.

    Obiettivi

  4. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da

    1. minimizzare le cause d'incendio; b) limitare danni alle persone ed alle cose; c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 3.

    Disposizioni tecniche

  5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

    Art. 4.

    Commercializzazione CE

  6. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformita' alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.

    Art. 5.

    Disposizioni finali e abrogazioni

  7. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.

  8. Il punto 2.5. ´Ascensoriª dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante ´Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazioneª pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 e' sostituito dal seguente: ´2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigentiª.

  9. Il punto 6.8. ´Ascensori antincendioª della parte prima ´Attivita' di nuova costruzioneª del titolo II ´Disposizioni

    relative alle attivita' ricettive con capacita' superiore a venticinque posti lettoª dell'allegato al...

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