DECRETO 6 ottobre 2003 - Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e' stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita' ricettive esistenti; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta

Articolo unico Per le finalita' stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994

le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attivita' esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994); le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003 Il Ministro: Pisanu

Allegato A

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITA' ESISTENTI.

18. Ubicazione.

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), e' consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attivita' alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.

19. Caratteristiche costruttive.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e' consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

=====================================================================

Altezza antincendio dell'edificio | R/REl (*) | R/REI (**)

=====================================================================

Superiore a 12 m fino a 24 m |45 |30

Superiore a 24 m fino a 54 m | |45

Oltre 54 m | |60

---- (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita'; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita' e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n.

81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita' di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n.

609.

E' comunque fatta salva la facolta' di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e' consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attivita', ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia' dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini...

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