DECRETO 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita'' commerciali con superficie superiore a 400 mq. (10A09806)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' commerciali aventi superficie lorda superiore a 400 mq;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonche' degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

    Art. 2

    Obiettivi

  2. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' commerciali, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

    1. minimizzare le cause di incendio;

    2. garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

    3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;

    4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

    5. assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

    6. garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 3

    Disposizioni tecniche

  3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

    Art. 4

    Applicazione delle disposizioni tecniche

  4. ...

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