DECRETO 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per gli impianti termici alimentati da combustibili liquidi; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi

    1. climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani; d) lavaggio biancheria e sterilizzazione; e) cucine e lavaggio stoviglie.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori.

  3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio 2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di attuazione della direttiva 97/23/CE.

  4. Piu' apparecchi termici installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unita' immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le lavabiancheria.

  5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

    Art. 2.

    Disposizioni per gli impianti esistenti

  6. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purche' approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purche' realizzata una sola volta. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

  7. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali puo' essere applicata la previgente normativa.

  8. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purche' realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.

    Art. 3.

    Obiettivi

  9. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da

    evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile; evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile, spandimenti in locali diversi da quello di installazione; limitare, in caso di incendio, danni alle persone; limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 4.

    Disposizioni tecniche

  10. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art. 3, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

    Art. 5.

    Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

  11. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

    Art. 6.

    Commercializzazione CE

  12. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

    Art. 7.

    Disposizioni finali

  13. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.

    Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 28 aprile 2005 Il Ministro: Pisanu

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI

TITOLO I

Generalita'

1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, si definisce

    1. apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i; b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione, realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate; c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti costruttivi previsti per il camino; d) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda; f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del combustibile liquido; g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio combustibile o gasolio) o di origine vegetale; h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria e' mantenuto da uno o piu' ventilatori; i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione di calore; j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti comuni; k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non inferiore a quello del piano di riferimento; l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento; m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne' interrato; n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unita' monoblocco composta dal tubo o dal...

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