LEGGE REGIONALE 18 marzo 2010, n. 6 - Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attivita' indispensabile per la salvaguardia della biodiversita' ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanita' degli alveari e promuove l'attivita' apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2

Definizioni 1. Per quanto non previsto dalla legge n. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

  1. favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

  2. famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

  3. nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

  4. alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

    Art. 3

    Organismi associativi tra apicoltori 1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

    1. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

    2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

    3. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanita' delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

      Art. 4

      Esperti apistici 1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.

    4. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:

  5. il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;

  6. il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

    1. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorita' sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.

    2. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.

    3. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si puo' avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

    4. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attivita' apistica per un periodo non inferiore a tre anni.

    5. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale.

    6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

      Art. 5

      Uso di fitofarmaci 1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

    7. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalita' di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

    8. Con il decreto di cui al comma 2 puo' essere, altresi', prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

      Art. 6

      Denuncia degli alveari 1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entita' numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario e', altresi', apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore.

    9. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.

    10. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT