LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 15 - Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'art. 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini della presente legge, s'intende:

  1. per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;

  2. per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

  3. per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

  4. per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

  5. per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

    Art. 3

    Potesta' amministrative 1. La Regione esercita le potesta' amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.

    Art. 4

    Uffici tavolari 1. Nei circondari dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine e Tolmezzo, gli uffici tavolari istituiti a Trieste, Gorizia, Cormons,

    Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Cervignano del Friuli e Pontebba conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 5

    Libro fondiario 1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

    1. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonche' i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.

    2. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, e' iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

      Art. 6

      Libro maestro 1. Il libro maestro e' costituito dalle partite tavolari.

    3. La partita tavolare e' composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprieta' (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

    4. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

      Art. 7

      Concordanza catasto - tavolare 1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto e' regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.

    5. I comuni di Chiadino-citta', Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-citta', Cologna-citta', Gretta-citta', Guardiella-citta',

      Roiano-citta', Rozzol-citta' e Scorcola-citta' vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

      Art. 8

      Collezione dei documenti 1. La collezione dei documenti e' la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali e' stata eseguita una iscrizione tavolare.

    6. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare e' unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed e' tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

    7. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

      Art. 9

      Conservazione 1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

    8. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalita' di conservazione degli atti di cui al comma 1.

      Art. 10

      Tenuta del libro fondiario 1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attivita' degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarita' e l'uniformita' delle iscrizioni tavolari, nonche' la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attivita' connesse alla tenuta del libro fondiario.

      Art. 11

      Banca dati informatica del libro fondiario 1. La Regione utilizza le tecnologie...

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