REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 21 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.

9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), l'albo regionale del volontariato di protezione civile, di seguito denominato albo, al fine di garantire la partecipazione responsabile delle organizzazioni di volontariato, degli enti locali e, piu' in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Regione Lombardia nella funzione di protezione della popolazione.

Art. 2

Composizione dell'albo e requisiti per l'iscrizione 1. L'albo e' cosi' composto:

  1. associazioni di volontariato di protezione civile;

  2. gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori dei parchi;

  3. elenco dei volontari che ne fanno parte.

    1. Possono iscriversi all'albo le organizzazioni di volontariato i cui aderenti svolgono nel territorio regionale prestazioni personali, volontarie e gratuite.

    2. Per iscriversi all'albo le organizzazioni devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, l'assenza di fini di lucro, la gratuita' delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

    3. Per le associazioni, oltre ai requisiti di cui al comma 3, devono essere altresi' previsti i requisiti di cui alla normativa specifica per il volontariato, quali la democraticita' della struttura, l'elettivita' delle cariche associative, l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

    4. Le organizzazioni devono altresi' aver indicato nel proprio atto costitutivo o statuto, come finalita' prevalente, l'attivita' di protezione civile.

    5. Per l'iscrizione all'albo le organizzazioni non devono perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale oppure scopi politici. E' vietata l'adozione di denominazioni o simboli identici a quelli di formazioni politiche.

    6. Ai soli fini della tenuta, l'albo e' suddiviso nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali.

    7. Si iscrivono nella sezione regionale:

  4. le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione;

  5. le organizzazioni di volontariato di protezione civile di carattere regionale che abbiano una sede operativa in almeno due province.

    1. In alternativa a quanto stabilito al comma 8, nel caso di organizzazioni rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di...

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