LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2012, n. 6 - Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 22 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 49/1999

  1. L'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16 (Valutazione, monitoraggio e verifica). - 1. I piani e programmi di cui all'articolo 10, contengono:

    1. l'analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

    2. la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

  2. La Regione disciplina con regolamento le modalita' per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione di cui al comma 1.

  3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima legge regionale e' effettuata con le modalita' ivi previste.

  4. I piani e programmi di cui all'articolo 10, sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

    La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi e' oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3.

  5. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validita' del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'articolo 16 bis della l.r. 49/1999

  6. L'articolo 16-bis della l.r. 49/1999 e' cosi' sostituito:

    'Art. 16-bis (Nucleo unificato regionale di valutazione). - 1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) e' organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attivita' di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, nonche' per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

  7. Il NURV svolge altresi' le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualita' di autorita' competente per la VAS.

  8. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV anche in forma differenziata in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne disciplina il funzionamento interno.

  9. La nomina dei membri del NURV e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).'.

    Art. 3

    Modifiche al preambolo della l.r. 10/2010

  10. Il punto 6 dei 'considerato' del preambolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', e di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza') e' sostituito dal seguente:

    '6. E' inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorita' procedente ed autorita' competente per la VAS, confermando tuttavia la specificita' del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilita' tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorita' competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalita' e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione e' di competenza regionale, l'autorita' competente per la VAS e' individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facolta' di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorita', sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni;'.

    Art. 4

    Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010

  11. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10/2010 dopo le parole: '26 maggio 2003', sono inserite le seguenti: 'e con la direttiva 2003/35/CE'.

  12. Dopo la lettera b) del comma 1 della l.r.10/2010 e' aggiunta la seguente:

    'b-bis) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III-bis, della del d.lgs.152/2006.'.

    Art. 5

    Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/2010

  13. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/2010 dopo le parole:

    'regionale e locale' sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'secondo i principi dell'articolo 3-quater del d.lgs. 152/2006'.

    Art. 6

    Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2010

  14. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

    'c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonche' il paesaggio cosi' come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;'.

  15. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo le parole: 'presente legge' sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    'considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;'.

  16. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 e' abrogata.

  17. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

    'i) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;'.

  18. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r.

    10/2010: dopo la parola: 'proponente:' e' inserita la seguente:

    'eventuale'; dopo la parola: 'privato,' e' inserita la seguente:

    'se'.

  19. Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo la parola: 'provvedimento' sono inserite le seguenti:

    'obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,'.

    Art. 7

    Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010

  20. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 e' abrogato.

    Art. 8

    Inserimento dell'articolo 5-bis nella l.r. 10/2010

  21. Dopo l'articolo 5 della l.r. 10/2010 e' inserito il seguente:

    'Art. 5-bis (Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS). - 1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

    1. piano di indirizzo territoriale;

    2. piano territoriale di coordinamento;

    3. piano strutturale;

    4. regolamento urbanistico;

    5. piano complesso d'intervento;

    6. atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

    7. varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

  22. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilita' i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r.

    1/2005, nonche' i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.'.

    Art. 9

    Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2010

  23. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2010 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere.'.

    Art. 10

    Modifiche all'articolo 7 della l.r. 10/2010

  24. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2010 dopo le parole:

    'avviata' sono inserite le seguenti: 'dall'autorita' procedente o', la parola 'contestualmente' e' sostituita dalla seguente:

    'contemporaneamente'.

  25. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/2010 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

    1. alla data in cui l'autorita' procedente o il proponente trasmette all'autorita' competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;

    2. alla data in cui l'autorita' procedente o proponente trasmette all'autorita' competente il documento preliminare di cui all'articolo 23.'.

    Art. 11

    Modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/2010

  26. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 10/2010 dopo le parole:

    'in tal caso' sono inserite le seguenti: 'l'autorita' procedente o'.

  27. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r...

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