LEGGE REGIONALE 28 settembre 2012, n. 52 - Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 28 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge:
(Omissis);
Art. 1
Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2005
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Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) le parole: ', entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,' sono soppresse.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 28/2005
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L'art. 4 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 4 (Pianificazione territoriale). - 1. La pianificazione territoriale del settore commerciale e' effettuata in conformita' alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).'.
Art. 3
Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 28/2005
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L'art. 9 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 9 (Sportello unico per le attivita' produttive). - 1.
L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge e' costituito dallo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 35 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
L'accesso al SUAP avviene in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
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In conformita' all'art. 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, ferma restando l'unicita' del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest'ultimo le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva e trova applicazione l'art. 45 della l.r. 40/2009.
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La Regione, nell'ambito del tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009, definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, le segnalazioni certificate di inizio attivita' e le comunicazioni previste dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.'.
Art. 4
Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 28/2005
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L'art. 11 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 11 (Ambito di applicazione). - 1. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attivita' commerciale come definita dall'art. 1, comma 2.
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Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
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ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
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ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);
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agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art. 39;
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alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche in Toscana);
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alle attivita' disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
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alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, purche' i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
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agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purche' i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
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ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
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a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
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alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
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all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
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agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita';
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alle attivita' di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;
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alle attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 26.'.
Art. 5
Modifiche all'art. 12 della l.r. 28/2005
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Al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 28/2005 le parole: 'decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561' sono sostituite dalle seguenti: 'decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 (Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio)'.
Art. 6
Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 28/2005
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L'art. 13 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 13 (Requisiti di onorabilita'). - 1. L'accesso e l'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 1, sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art.
71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).'.
Art. 7
Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 28/2005
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L'art. 14 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 14 (Requisiti professionali). - 1. L'accesso e l'esercizio dell'attivita' di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.
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I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attivita' prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
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La Regione definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo:
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le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti;
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le modalita' di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita', prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.'.
Art. 8
Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 28/2005
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L'art. 15 della l.r. 28/2005...
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