LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 1 - Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

10 dell'8 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n.

    33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e' sostituito dal seguente: '2. La presente legge definisce l'attivita' ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione'.

  2. L'art. 2 della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2. (Aziende alberghiere). - 1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o piu' stabili o in una porzione di stabile.

  3. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi.

  4. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

  5. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

  6. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in piu' stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:

    1. i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;

    2. la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalita' per la relativa misurazione.

  7. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione'.

  8. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito dal seguente: '1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli...

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