LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 12 - Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva.

(Pubblicata nel Bolletino ufficiale - Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 5 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attivita' estrattiva, costituente attivita' primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilita' ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonche' nell'ottica dello sviluppo delle imprese.

  1. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

    1. assicurare l'esercizio dell'attivita' estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;

    2. garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonche' incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;

    3. favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;

    4. favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;

    5. favorire la prossimita' fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;

    6. assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attivita' di cava.

  2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalita' di cui al presente testo unico.

    Art. 2

    Ambito di applicazione 1. Il presente testo unico disciplina l'attivita' di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:

    1. torba;

    2. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

    3. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

    4. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'art. 2 del r.d. n.

    1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo.

    Art. 3

    Funzioni della Regione 1. Al fine del perseguimento delle finalita' previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

    1. la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava (PTRAC), in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica;

    2. la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attivita' estrattiva;

    3. il rilascio delle autorizzazioni;

    4. la costituzione e la gestione del catasto delle cave di cui all'art. 7;

    5. la vigilanza e il controllo sull'esercizio dell'attivita' estrattiva.

      Art. 4

      Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava 1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e' assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attivita' estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:

    6. razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;

    7. esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimita' della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;

    8. ammissibilita' dell'attivita' di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettivita' ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.

  4. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali puo' essere consentita l'attivita' di coltivazione di cave, nonche' di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano puo' prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversita', dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

  5. Il Piano e' predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS.

  6. Il Piano e' costituito dai seguenti elaborati:

    1. quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi;

    2. quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove e' consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;

    3. norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalita', le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

    4. contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali e' necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 1;

    5. rapporto ambientale;

    6. dichiarazione di sintesi.

  7. Il Piano ha una durata di dieci anni e puo' essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalita' indicate nell'art. 6.

  8. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

    Art. 5

    Formazione ed approvazione del Piano 1. Il progetto di Piano, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, e' adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

  9. Dell'avvenuta adozione del Piano e' data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.

  10. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, e' trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio e' interessato dal Piano medesimo, nonche' ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate.

  11. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.

  12. Il Piano e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed e' pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. Dell'approvazione e' dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonche' presso la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.

  13. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

  14. La Giunta regionale, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS.

    Art. 6

    Varianti al Piano 1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'art. 5.

  15. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di...

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