LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 5 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni regionali in materia di commercio e fiere.

Art. 2

Finalita' 1. La Regione disciplina l'attivita' di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalita':

  1. favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttivita' del sistema, sia la qualita' e l'economicita' dei servizi da rendere al consumatore;

  2. integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;

  3. salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

  4. valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;

  5. assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;

  6. agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;

  7. assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entita' ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;

  8. salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

  9. assicurare la trasparenza del mercato, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;

  10. garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di aggiornamento, al servizio di prossimita', all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

  11. favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

    Art. 3

    Ambiti territoriali 1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia e' suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.

    1. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attivita' commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilita' di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

    Art. 4

    Programmazione regionale 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

  12. il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;

  13. gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.

    1. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunita' locali, prevede:

  14. lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attivita' di programmazione degli enti locali;

  15. gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;

  16. i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;

  17. le priorita' per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale;

  18. le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso.

    1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.

    2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attivita' di pianificazione e di gestione degli enti locali.

      Art. 5

      Distretti del commercio 1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attivita', rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitivita' delle sue polarita' commerciali. L'ambito territoriale del distretto del commercio e' individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

      Art. 6

      Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita 1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    3. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la prioritae' attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande e' accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.

    4. Costituiscono elementi essenziali della domanda:

  19. le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998 ;

  20. la relazione illustrativa concernente la conformita' e la compatibilita' dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonche' con le disposizioni della presente sezione;

  21. la valutazione dell'impatto occupazionale netto;

  22. lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;

  23. lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

    1. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione e' condizione di validita' della prima riunione della conferenza di servizi.

    2. La conferenza di servizi e' indetta dal comune e la prima riunione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.

    3. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalita' sopra indicate determina il rigetto della domanda.

    4. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorita' tra domande concorrenti.

    5. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non e' convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.

    6. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza...

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