LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 15 - Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'articolo 28 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del Gonfalone e del Sigillo della Regione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 marzo 1995, n.

173 (Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 1997, n.

21 (Disposizioni di attuazione della disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi regionali. Revoca Deliberazioni n.

10466 del 2/11/1987 e n. 1749 del 22/2/1993);

Considerato quanto segue 1. La l.r. 4/2008 prevede tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale i corrispettivi della compartecipazione di soggetti pubblici e privati ad attivita' svolte dal Consiglio stesso;

  1. I proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, compresi nella tipologia di entrate sopra indicata, costituiscono uno strumento di innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzazione di maggiori economie;

  2. Le modalita' di scelta degli sponsor devono essere disciplinate nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza;

  3. Devono essere definiti alcuni principi idonei ad escludere il configurasi di un conflitto di interesse tra attivita' pubblica e privata;

  4. Attualmente l'unico marchio regionale adottato e' riferito all'ente Regione nel suo complesso e la sua titolarita', gestione e utilizzazione e' di competenza della Giunta regionale e delle sue strutture organizzative;

  5. Con la legge sull'autonomia dell'assemblea legislativa e' opportuno individuare anche per il Consiglio regionale un proprio marchio che, nel rispetto della normativa vigente, ne contraddistingua la partecipazione ad iniziative realizzate in collaborazione con soggetti terzi e possa essere oggetto di tutela;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Oggetto e definizioni 1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, il Consiglio regionale puo' stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti...

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