REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011, n. 2 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale e sportiva nelle acque interne.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 23 febbraio 2011

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

Art. 2

Classificazione delle acque pubbliche 1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15/2008 i seguenti corpi idrici:

  1. lago Trasimeno;

  2. lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco;

  3. bacino idroelettrico di Alviano, dalla localita' La Perezzetta alla diga;

  4. bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

    1. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

    2. I rimanenti corsi d'acqua appartengono alle acque secondarie di categoria B.

      Art. 3

      Esercizio della pesca professionale nelle acque principali 1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale ogni atto diretto alla cattura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini economici, secondo quanto indicato al comma 8.

    3. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

    4. Ai fini del comma 2 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalita' determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

    5. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e consegnati all'ufficio competente della provincia.

    6. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento metri dalla riva.

    7. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, e' vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di duecento metri dalla riva.

    8. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia competente puo' ridurre il limite di cui al comma 6.

    9. Gli attrezzi consentiti e le modalita' per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente regolamento.

    10. Il pescatore professionale e' tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto.

      Art. 4

      Esercizio della pesca sportiva Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al comma 3.

      E' considerato altresi' esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimita' di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati, o in attitudine di attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla.

      Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella Tabella 3 allegata al presente regolamento.

      Art. 5

      Modalita' di pesca sportiva 1. Nelle acque principali e in quelle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT