DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 97 - Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 maggio 2012) IL PRESIDENTE Visto il comma 630 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, concernente la sperimentazione delle 'Sezioni Primavera', per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di eta' da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata triennale, volto alla realizzazione in via sperimentale di tali servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni-Enti locali il 7 ottobre 2010;

Visto l'art. 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 'Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007' che ha modificato l'art. 7, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, definendo i criteri e le modalita' per la concessione, in regime transitorio per l'anno scolastico 2011/2012, dei finanziamenti per le Sezioni Primavera;

Considerato che le disposizioni regionali sopra menzionate rinviano ad un regolamento la definizione dei requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera;

Attesa pertanto la necessita' di definire in via regolamentare tale dettagliata disciplina necessaria per consentire l'attuazione degli interventi di cui trattasi;

Dato atto che i contenuti del testo regolamentare predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, ed in particolare il Capo II del lo stesso, tengono conto di quanto concordato tra Governo,

Regioni Province Comuni e Comunita' montane nel citato accordo triennale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 23 aprile 2012, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011 ), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato delle Sezioni Primavera' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

Capo I Disposizioni generali Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

  1. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione di contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa mediante il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1. Sezione Primavera: servizio educativo per bambini di eta' compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato dall'art. 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007 ) e relativi accordi ed intese, da intendersi come servizio socio educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attivita' educative o di insegnamento;

    2. Tavolo tecnico interistituzionale: organismo previsto dall'art. 5, lettera b), dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni,

      Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, avente finalita' di indirizzo e verifica sulla esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonche' di valutazione delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse;

    3. scuola di infanzia: scuola non obbligatoria e di durata triennale, che accoglie i bambini di eta' compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la cui disciplina e' recata dal Capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) e, per le scuole paritarie, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

    4. nido di infanzia: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di eta' compresa fra i tre e i trentasei mesi e rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento emanato...

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