LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2010, n. 42 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 3 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. Con il termine 'prodotti a chilometri zero' si fa riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Abruzzo, che rientrino in una o piu' delle seguenti tipologie:

  1. 'prodotti di qualita'', come disciplinati dalla normativa comunitaria reg. CE 510/2006 relativo alla 'protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari' e reg. CE 509/2006 relativo alle 'specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari';

  2. 'prodotti tradizionali': i prodotti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

  3. 'prodotti stagionali': i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

  4. 'prodotti di comprovata sostenibilita' ambientale': i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione e' dimostrato che l'apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto e' inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l'apporto di emissioni riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;

  5. 'prodotti a filiera regionale': i prodotti per i quali l'intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato e' collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilita' di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialita' dovranno essere garantiti a mezzo di certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.

    1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a 'chilometri zero', come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specialita' di tali prodotti.

    2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilita'...

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