LEGGE REGIONALE 22 aprile 2011, n. 5 - Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parita' di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

  1. Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

  2. Per il perseguimento della finalita' di cui al comma 1 la Regione svolge attivita' di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.

  3. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

    Art. 2

    Funzioni della Regione 1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1:

    1. eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalita' individuate nel regolamento di cui all'art. 3;

    2. eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se situati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hot spot WI-Fi nei luoghi pubblici;

    3. provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;

    4. promuove attivita' di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonche' a incentivarne l'utilizzo.

  4. I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

    Art. 3

    Regolamento di attuazione 1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.

  5. Il regolamento stabilisce:

    1. l'entita' dei contributi e dei voucher;

    2. i criteri, le procedure e i limiti per...

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