LEGGE REGIONALE 23 agosto 2011, n. 32 - Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro 1. L'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro (di seguito denominato Ente) e' soppresso entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Trasferimento dei rapporti giuridici dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro 1. A partire dalla data di soppressione dell'Ente tutte le funzioni di sua competenza sono esercitate dalla Giunta regionale d'Abruzzo mediante la Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

  1. In particolare, a decorrere dalla data di soppressione dell'Ente, la Direzione regionale competente in materia di Lavoro deve svolgere le funzioni dell'Ente medesimo inerenti il nodo delle comunicazioni d'assunzione obbligatorie.

  2. La Regione Abruzzo subentra, altresi', nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

  3. Conseguentemente al trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva la ristrutturazione della Direzione competente in materia di Lavoro, tenendo conto anche dei servizi da rendere all'utenza.

    Art. 3

    Commissario Liquidatore 1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'Ente, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore, mediante l'emanazione di un proprio decreto, a seguito di espressa proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro. La nomina del Commissario Liquidatore puo' essere effettuata anche facendo ricorso al personale dirigente della Regione Abruzzo.

  4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario Liquidatore provvede:

    1. all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprieta' dell'Ente, che, dal momento della soppressione, sono trasferiti alla Direzione competente in materia di Lavoro della Giunta regionale;

    2. alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

    3. alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

    4. allo svolgimento di ogni altra attivita' necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

  5. Il Commissario Liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta...

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