LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 20 - Sistema regionale di coordinamento sul credito.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticita' nel mercato del credito ad imprese e famiglie, di comprenderne le cause nonche' di contrastare il fenomeno dell'usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalita' organizzata nel settore economico-produttivo, istituisce, presso il Consiglio regionale, un Sistema regionale di coordinamento sul credito, quale strumento strategico per la valutazione delle problematiche afferenti il settore creditizio regionale e l'implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l'accesso al credito.

Art. 2

Sistema regionale di coordinamento sul credito 1. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all'art. 1 e' composto, previe le necessarie intese, dai seguenti membri:

  1. tre consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Terza Commissione consiliare, nell'ambito dei propri componenti;

  2. l'Assessore regionale al bilancio od un suo delegato;

  3. un rappresentante di Veneto Sviluppo Spa;

  4. un rappresentante del Ministero dell'interno;

  5. un rappresentante regionale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);

  6. un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) del Veneto;

  7. un rappresentante del settore agricoltura, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

  8. un rappresentante del settore industria, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

  9. un rappresentante del settore artigianato, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

  10. un rappresentante del settore commercio, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

  11. un rappresentante dei consumatori, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

  12. un rappresentante regionale degli Istituti di credito cooperativo;

  13. un rappresentante regionale delle banche popolari;

  14. un rappresentante regionale dell'Agenzia delle entrate;

  15. un rappresentante regionale della Banca d'Italia;

  16. un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

    1. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  17. monitoraggio dell'andamento del mercato del credito ad imprese e famiglie, sulla...

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