LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 20 - Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Parte Prima - n. 19 del 16 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge, in conformita' agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, mira a:

  1. coinvolgere le amministrazioni pubbliche, i corpi di polizia, il mondo delle imprese pubbliche e private, le agenzie formative, i cittadini e le associazioni negli sforzi tesi a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali nel territorio regionale;

  2. agevolare la collaborazione tra enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, ed in generale tutti i soggetti competenti in materia, al fine di ridurre i potenziali rischi e pericoli presenti sulla strada e per promuovere la guida sicura e la corretta educazione stradale come sano stile di vita;

  3. aumentare la consapevolezza della popolazione, soprattutto giovanile, su:

    1) i rischi che comporta una guida non rispettosa del codice della strada.

    2) i pericoli derivanti dall'abuso di sostanze come alcool e droghe prima di mettersi alla guida.

    3) l'importanza di una corretta educazione stradale.

    Art. 2 (Piano regionale per la sicurezza stradale) 1. La Giunta regionale approva annualmente, sentita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, il piano regionale per la sicurezza stradale che comprende gli interventi regionali e le misure previste dai piani operativi provinciali per la riduzione dei pericoli sulle strade.

    1. I Piani provinciali sono predisposti e trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno al competente Servizio regionale. La Giunta regionale, in sede di approvazione del piano regionale, provvede alla programmazione degli interventi ed alla ripartizione delle risorse.

    2. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ACI, le Province e di Comuni, realizza, per finalita' statistiche e per l'analisi delle cause degli incidenti, un sistema di monitoraggio e di raccolta dei dati concernenti i flussi di traffico ed i sinistri stradali.

      Art. 3 (Piano operativo provinciale) 1. Il piano operativo provinciale e' redatto dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, l'ANAS, i corpi di polizia e di controllo stradale, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), l'Automobile Club d'Italia (ACI), le associazioni di tutela dei diritti degli utenti della strada e gli enti preposti alla progettazione della sicurezza stradale, e contiene la mappa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT