LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2012, n. 7 - Riserva naturale guidata 'Sorgenti fiume Vera': attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 'Legge finanziaria regionale 2004' e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 22 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 140 della legge regionale n. 15/2004

  1. La rubrica dell'art. 140 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)' e' sostituita dalla seguente 'Istituzione della riserva naturale guidata 'Sorgenti fiume Vera''.

    Art. 2

    Perimetrazione 1. I confini della Riserva naturale guidata 'Sorgenti fiume Vera' sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di trentuno ettari.

  2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune dell'Aquila provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

    Art. 3

    Gestione 1. La gestione della Riserva naturale guidata e' demandata al comune di L'Aquila.

  3. Il comune puo' avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, societa' cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo forestale dello Stato, dell'Universita' dell'amministrazione separata usi civici di Tempera o di altri soggetti qualificati.

  4. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune definisce, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione nonche' le forme e i modi attraverso cui si attua la gestione della Riserva stessa.

  5. Qualora, entro il termine di cui al comma 3, il comune non provveda agli adempimenti ivi stabiliti, la Giunta regionale puo' gestire in via provvisoria la Riserva attraverso il servizio competente in materia di aree protette.

    Art. 4

    Piano di assetto naturalistico 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico (PAN) della Riserva.

  6. Entro un anno dalla data di affidamento dell'incarico, il PAN e' elaborato e adottato dal comune secondo le modalita', previsioni e prescrizioni previste dall'art. 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa).

  7. ...

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