LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27 - Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 38 del 29 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabili dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi, disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale.

  1. Per le finalita' di cui al comma I la presente legge prevede:

    1. la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;

    2. la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.

    Art. 2

    Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare 1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

  2. L'adesione al nuovo sistema e' volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente e' iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) ai fini della corresponsione del TFR.

    Art. 3

    Nuova disciplina del FITQ 1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n.

    15 del 1965, correlate ai contributi versati dal l° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.

  3. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

    Art. 4

    Entrate 1. Il FITQ e' alimentato dalle seguenti entrate:

    1. contributo a carico dell'Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal l° gennaio 2012; il contributo e' calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), secondo le modalita' previste dal medesimo comma 10;

    2. contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo e' determinato in misura minima pari allo 0,59 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

    3. contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo e' determinato in misura minima pari al 5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;

    4. somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

    5. redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

    6. rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;

    7. ogni altra entrata eventuale;

    8. le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.

  4. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonche' di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianita' pregresse non interamente coperti da contribuzione...

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